Foto testata

Ultime Notizie

  • Avvocatura, Cnf “Bene la ripresa della discussione della riforma dell’avvocatura"

    23/02/2012

    23/02/2012 - Il presidente Alpa: “Deve essere riconosciuta la specialità della professione forense, che ha una funzione costituzionalmente garantita ”. Il segretario Mascherin: “La discussione parlamentare della proposta di legge consentirà di individuare le soluzioni migliori per aggiornare lo Statuto dell’avvocatura nel rispetto dei diritti dei cittadini”

    Roma. Il Consiglio nazionale forense esprime soddisfazione per l’annuncio del presidente della commissione giustizia di Montecitorio, Giulia Bongiorno, di una “convergenza tra Pd e Pdl che hanno chiesto di rimettere in calendario la riforma della professione forense, già da martedì in commissione giustizia alla camera. Intenzione ribadita oggi da Anna Finocchiaro (Pd), da Filippo Berselli (Pdl), da Roberto Cota (Lega) e Francesco Bruno(Api), intervenuti al convegno dell’Unione delle Camere penali.
    “La proposta di legge di riforma dell’avvocatura, già approvata dal senato, esprime un progetto organico e sistematico che conserva i valori di una professione posta al servizio della difesa dei diritti dei cittadini”, ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, intervenuto in mattinata alla manifestazione dell’Adriano. “Finora abbiamo assistito a un pericoloso avanzare di un nuovo ordine corporativo, quello economico, senza alcun recupero dei valori del diritto”, ha sottolineato Alpa. “Siamo in un deficit di democrazia: riforme così delicate non posso essere affidate a regolamenti ministeriali. La partecipazione è un valore che ci hanno consegnato i nostri costituenti”.
    Il presidente del Cnf ha espresso all’assemblea l’adesione a tutte le iniziative che l’avvocatura vorrà assumere per segnalare il grave disagio che sta vivendo in questo momento, “anche per recuperare quella dignità che mi sembra di aver perduto”.
    “ Il dibattito parlamentare alla Camera consentirà di individuare le soluzioni migliori per rafforzare la qualificazione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura. D’altra parte, la riforma organica già contiene misure volte a garantire il cliente: l’assicurazione obbligatoria, la specializzazione, la riforma dell’accesso, il rafforzamento del controllo disciplinare. Ma non mette a rischio l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati, che sono principi irrinunciabili per una funzione che partecipa, con i magistrati, alla tutela dei diritti dei cittadini”, ha sottolineato il consigliere segretario Andrea Mascherin.
     

  • Giustizia e liberalizzazioni: avvocatura proclama sciopero per 10 giorni

    23/02/2012

    OUA - A Roma duemila legali in assemblea decidono di radicalizzare la protesta: 10 giornate di sciopero dal 14 al 24 marzo, manifestazione nazionale a Roma il 14 davanti il Ministero della Giustizia, blocco totale delle attività giudiziaria con sciopero bianco e autosospensione dalle funzioni di avvocato, dal gratuito patrocinio e dalla difesa d’ufficio.
     
    Si è tenuta oggi, 23 febbraio 2012, a Roma, presso il cinema Adriano una grande manifestazione indetta dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la rappresentanza politica degli avvocati, in contemporanea con la prima giornata di astensione dalle udienze. Presenti oltre duemila legali, provenienti da tutta Italia, le rappresentanze del Cnf e della Cassa Forense e i Presidenti e rappresentanti degli ordini territoriali e delle associazioni forensi. Lo sciopero continua domani con iniziative insieme ai cittadini e ai sindaci in oltre 100 città ed uffici giudiziari. Gli avvocati occuperanno simbolicamente i Tribunali.
     
    «I professionisti sono oltre 3milioni, un popolo in marcia, colpito dalla crisi economica, preoccupato, indignato e pronto a tutto per difendere i propri diritti da un sistema partitico ormai senza credibilità. A Roma all’Adriano c’era una parte importante del ceto medio intellettuale italiano, un pezzo di società che non si sente più rappresentata dalla politica. Le politiche degli ultimi governi hanno segnato una linea di continuità: l’aggressione costante al mondo delle libere professioni e, in particolare, agli avvocati: dall’abolizione delle tariffe alla delegificazione dell’ordinamento forense, passando per l’introduzione dei soci di capitale negli studi professionali e del sistema di media-conciliazione obbligatoria, fino alle norme vessatorie sul processo civile, all’accorpamento degli uffici dei giudici di pace, nonché la previsione di revisione della geografia giudiziaria e l’istituzione dei Tribunali per le imprese. Sono tutti tasselli di un unico disegno: indebolire gli avvocati, il diritto di difesa e rottamare la macchina giudiziaria. Oggi è stata forte la risposta degli avvocati, l’1 marzo a Napoli sarà altrettanto vigorosa quella di tutti i professionisti».
     
    «L’assemblea di oggi, con duemila presenze e l’alta adesione allo sciopero – conclude de Tilla – ha fissato i paletti per la riapertura di un dialogo: eliminazione della norma che prevede i soci di capitale negli studi professionali, abrogazione dell’articolo 9 che abolisce le tariffe, il superamento della recente legge sul processo civile, lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della media conciliazione per gli incidenti e i condomini, anche considerando le prossime decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Infine due tavoli di discussione, con avvocati e magistrati per ridiscutere tanto la revisione della geografia giudiziaria, così come l’accorpamento-eliminazione degli uffici dei giudici di pace. Se il Governo ostinatamente rifiuterà il confronto, andremo avanti con ancora più decisione: le giornate di sciopero diventano dieci, dal 14 al 24 marzo ulteriore sciopero, Congresso straordinario a Milano (23-24), blocco totale della Giustizia con sciopero bianco, stop alle difese d’ufficio e al gratuito patrocinio. Protesta unitaria con tutte le altre professioni e autosospensione dalle funzioni».
  • Avvocati Palermo: ecco tutti gli eletti al Consiglio

    21/02/2012

    "Avvocati indipendenti" conquista al ballottaggio le prime tre posizioni. La formazione del presidente uscente Francesco Greco ha però la maggioranza, con 12 consiglieri. Il nuovo vertice dei legali palermitani sarà eletto nel corso della prima seduta. Si è concluso il turno di ballottaggio delle elezioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo, che ha visto in corsa 21 candidati per eleggere 12 consiglieri. I primi tre eletti appartengono alla lista degli "Avvocati Indipendenti": sono Marina Vajana, Annamaria Introini e Giovanni Rizzuti. Della lista guidata da Francesco Greco, inizialmente formata da 15 candidati, sono stati eletti al ballottaggio in otto, che si aggiungono ai tre confermati del primo turno (il presidente uscente Greco, l'ex segretario Piero Alosi e l'ex tesoriere Giuseppe Di Stefano). Tra i nuovi consiglieri eletti, al sesto posto, si è classificato l'avvocato Ciro Fortunato, che correva autonomamente. 
    Ecco di seguito i risultati dell'ultima votazione:
    Marina Vajana (1456 voti), Annamaria Introini (1330), Giovanni Rizzuti (1243), Francesco Pantaleone (1210), Maurizio Argento (1156), Ciro Fortunato (1026), Renato Catuogno (963), Cesare Faiella (955), Alessandro Gjomarkaj (951), Accursio Gallo (947), Franco Ieni (923), Maurizio Giaconia (890). Per soli 41 voti non è stato eletto Toni Gattuso, giunto tredicesimo con 849 voti, Sonia Spallita e Carla Randi, della stessa lista, sono giunte quattordicesima e quindicesima.


     

Liberalizzazioni, la guida del Cnf: «In attesa del dm tariffe applicabili grazie al riferimento agli usi»

Il CNF detta le prime indicazioni per districarsi tra dubbi interpretativi e incompletezza delle norme, a seguito del decreto cd. Salva Italia.

CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA

02/02/2012
Roma, 2 febbraio 2012 
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati
LORO SEDI 
 
Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012 
Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell’intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell’attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria. 
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda: 
- a contestare il contenuto del decreto; 
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l’esenzione per la categoria forense; 
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell’ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto. 

Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell’iter legislativo del decreto. 
Con viva cordialità, Guido Alpa 

1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012). 
2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento. 
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.). 
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria. 
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi. 
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa. 
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206). 
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali. 
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi. 
12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione. 
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare. 
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012. 
15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria. 
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse. 
17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ. 
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo. 
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).